Onorevoli Colleghi! - I consorzi di bonifica sono soliti pretendere contributi anche quando i consorziati non ricevono alcun vantaggio.
      La questione è, da tempo, al centro di vivaci discussioni e ha dato vita anche a contenziosi giudiziari, con l'intervento della Corte di cassazione che, con sentenza del 14 ottobre 1996, n. 8960, ha statuito, a sezioni unite, che i contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per gli immobili urbani, solo se ne traggono un beneficio «diretto o indiretto».
      Tale indirizzo, integrato dal principio dell'appartenenza al perimetro consortile dei fondi e degli immobili, va riaffermato sul piano normativo attraverso l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a tenore del quale l'obbligo della corresponsione dei contributi da parte del consorziato sussiste solo se l'immobile rientri nel perimetro consortile e lo stesso consorziato ne ricavi un vantaggio.

 

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